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E’ stata pubblicata il 16 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2018, la cosiddetta legge sul Testamento Biologico (L. 22 dicembre 2017, n. 219) che introduce importanti novità in tema di autodeterminazione del paziente in ordine ai trattamenti sanitari che lo riguardano.

 

Questa legge si prefigge l’obiettivo di tutelare “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona”, mediante l’introduzione della Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

 

Disciplinate dall’art. 4, le DAT non sono altro che dichiarazioni formali attraverso le quali ogni individuo può “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, nonché nominare “una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.

Per espressa disposizione legislativa, le DAT possono essere rilasciate solamente da persone maggiorenni e pienamente capaci di intendere e di volere, le quali abbiano acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte e sulle possibili alternative.

 

Requisiti formali

La legge prevede espressamente che le disposizioni anticipate di trattamento, a pena di nullità, debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza, o presso le strutture sanitarie, qualora queste siano dotate di fascicoli sanitari elettronici.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, tali disposizioni potranno essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Necessariamente, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento con le medesime forme utilizzate per la loro redazione. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere diversamente, le stesse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.


Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 12/04/2023

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