L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Dal 1° gennaio 2020 il comma 738 dell’art.1 della legge n.160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l’imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1 comma 639, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI).
Nel contempo lo stesso comma 738 ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dell’art.1 della citata legge n.160/2019.
La riforma IMU non giunge alla creazione di un nuovo tributo, bensì scrive una nuova disciplina che ricalca quasi interamente la precedente.
Si conferma che:
- l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- si segnala la nuova definizione di pertinenza, che è tale solo l’area pertinenziale definita esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente all’area occupata dal fabbricato;
-Il comma 741 riproduce i casi di assimilazione alle abitazioni principali già presenti nella precedente disciplina
– In tale ambito si segnala il caso di assegnazione della casa familiare (e non più coniugale) ove rileva unicamente il provvedimento di assegnazione del giudice al genitore affidatario dei figli, in capo al quale viene costituito un diritto di abitazione ai soli fini IMU ;
- Le detrazioni per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo quella di 200 euro;
- la detrazione di 200 si applica agli alloggi assegnati dagli IACP o enti similari ma l’aliquota è quella che delibera il comune.
Riferimenti normativi: 1) Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020); Circolare n.1/DF del 18 marzo 2020.
Riduzione della base imponibile al 50%
Le fattispecie che nella precedente disciplina trovavano fonte nel comma 3 dell’articolo 13 del d.l. 201/2011, sono state inserite nel comma 747 della citata legge n.160/2019 con tre distinte lettere:
- Il fabbricato storico o artistico (ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.22/01/2004, n.42);
- Il fabbricato inagibile o inabitabile;
- Il comodato ai parenti.
Dal 1° gennaio 2016 non esistono comodati assimilati all’abitazione principale come all’epoca dell’ICI. I comodati che rispettano solo i requisiti QUI DI SEGUITO ELENCATI avranno diritto a una riduzione della base imponibile del 50% anche nella nuova disciplina IMU; con la nuova formula che conferma la possibilità prevista dalla legge di bilancio 145/2018, di estendere il beneficio, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori. I requisiti da rispettare per applicare il beneficio sono:
- l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
- il beneficiario del comodato deve essere parente in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) e deve rispettare il requisito della residenza e della dimora abituale del nucleo famigliare;
- il contratto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate;
- il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
- il proprietario dell’immobile non deve possedere altri immobili in Italia, ma unicamente quello oggetto di comodato, ad eccezione di quello in cui abita solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 A/9.
ACCONTO - 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.
Si pubblica il Regolamento adottato dal Consiglio comunale, a decorrere dall'anno 2016, in tema di Reclamo/Mediazione di cui al novellato art.17 bis del D. Lgs. n.546/1992, in tema di strumenti deflattivi del contenzioso tributario.