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Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

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A chi è rivolto

Possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Descrizione

Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Come fare

La Tassa sui Rifiuti è disciplinata nei commi da n.641 a n.668 della Legge di Stabilità per l’anno 2014. Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) – che sostituisce l’abrogata TARES – è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Gli aspetti più salienti della Tari sono: SUPERFICIE TASSABILE= Fino all’attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria: la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile . A regime sarà, invece, l’80% della superficie catastale. Come già per la TARES, per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE= La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa occorre tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 In alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga», è possibile commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell’organo consiliare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

Cosa serve

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  Per determinare la “quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie” il Comune di Quarona si è sempre avvalso come base di partenza dei criteri e del metodo previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, procedendo poi a variare i coefficienti solo per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dimostrato nel concreto una maggiore o minore potenzialità di produzione annua di rifiuti. Pertanto tutti i costi del servizio, devono essere a loro volta raggruppati in due grandi categorie:

  1. a) costi fissi: componenti essenziali del costo del servizio;
  2. b) costi variabili: costi rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione in quanto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R.158/1999, le tariffe devono essere composte da una parte fissa, determinata in relazione ai costi fissi, e da una parte variabile determinata, invece, in relazione ai costi variabili.
In tale adempimento il Comune di Quarona a decorrere dall’anno 2015 ha applicato l’indicazione del C.O.VE.VA.R2015 (CSL 76%,CRT 58%,CRD 63%,CTR 13% DEI COSTI TOTALI) in virtù della quale nei conteggi di tale riparto si è effettuato un “travaso” tra i costi fissi ed i costi variabili in riferimento alla voce dei costi del personale imputando alla parte variabile tale costi in misura < 50% (40%); si specifica che l’attuale normativa del nuovo MTR non consente più dall’anno 2020 di effettuare tale risuddivisione, pertanto i costi fissi rimangono fissi ed i costi variabili rimangono variabili. I costi fissi, come sopra descritti necessitano, per la determinazione delle tariffe domestiche e non domestiche di essere divisi tra costi fissi imputabili alle utenze domestiche e costi fissi imputabili alle utenze non domestiche. I costi fissi essendo indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, ma indifferenziatamente attribuibili a ciascuna utenza; è pertanto razionale determinare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche imputando a ciascuna tipologia la percentuale di costi stabilita mediante rapporto tra la percentuale delle utenze di ciascuna tipologia e il totale in base alle risultanze della banca dati. Tali risultanze sono state riesaminate tenendo in considerazione la circostanza che le utenze non domestiche sono sottostimate numericamente in rapporto n.utenza/mq perché talune di esse, pur se riferite alla medesima utenza si riferiscono a una pluralità di tipologie/categoria di attività in rapporto a mq. di fatto utilizzati in riferimento alla stessa unità immobiliare. Alla luce di queste considerazioni è stato leggermente "corretto" il rapporto tra utenze domestiche e non domestiche.  I costi variabili (DIVISIONE TRA COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE) sono costi che variano in base alla quantità e qualità di rifiuti prodotti. Occorrerebbe, quindi, per poterli suddividere tra costi imputabili alle utenze domestiche e costi imputabili alle utenze non domestiche, poter disporre di un metodo puntuale di calcolo, utilizzabile solo nei casi in cui sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). Poiché nel caso del Comune di Quarona ciò non è possibile, ci si avvale di un metodo parametrato o presuntivo, in cui il tributo viene determinato sulla base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Il procedimento di determinazione delle tariffe parte, quindi, dal calcolo della quantità teorica di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti teorici di produzione potenziale di rifiuti contenuti nell’allegato C al D.P.R. 158/1999 (tab. 3a o 3b Comuni del Nord con meno di 5.000 abitanti). Una volta determinato il totale di rifiuti da imputare alle utenze non domestiche, per differenza con il dato totale di rifiuti prodotti sul territorio comunale, si determinerà il totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. Utilizzando il valore percentuale di rapporto tra rifiuti domestici e non domestici, si determinerà la parte di costi variabili da imputare alle utenze non domestiche e quella da imputare alle utenze domestiche. L’unica variabile di discrezionalità a disposizione del Comune nella determinazione della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche risiede nella possibilità di scelta tra un range di coefficienti Kd compresi tra un valore minimo, medio e massimo indicati nell’allegato C al D.P.R. 158/1999. La scelta dell’Amministrazione per gli anni d’imposta è stata quella di applicare un coefficiente Kd medio ottenuto assegnando il valore 40 al Ps (percentuale di scelta del range minimo-massimo), così come suggerito dalle linee guida del Ministero delle Finanze. Ai coefficienti ottenuti dal calcolo soprindicato fanno eccezione quelli fissati dal Comune per talune categorie di utenze non domestiche che hanno dimostrato nel concreto una maggiore o minore potenzialità di produzione annua di rifiuti. Il rapporto tra rifiuti domestici e non domestici calcolato sulla base dei coefficienti Kd calcolati ed attribuiti e, di conseguenza, la parte di costi variabili da imputare alle utenze non domestiche e quella da imputare alle utenze domestiche poi corretto per congruità discrezionale è risultato il seguente, per gli anni appena trascorsi: ANNO 2017/2018/2019: - Utenze Domestiche: 63,00% - Utenze Non Domestiche: 37,00%

Cosa si ottiene

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Documenti allegati

Delibera CC n.15 del 31/05/2022 presa d'atto PEF e definizione tariffe 2022 (154,78 KB)
Presa d'atto PEF e schema regolatorio ; Determinazione tariffe 2022 .
PEF 2022 2025 da Covevar (9,28 MB)
Pef quadriennale 2022 2025 in applicazione del MTR 2 da Covevar
DENUNCIA TARI UTENZE NON DOMESTICHE (39,5 KB)
DENUNCIA TARI UTENZE NON DOMESTICHE IN USO DAL 2024
Delibera CC Tari 2024 RINVIO (557,45 KB)
DELIBERA CC DI RINVIO DETERMINAZIONE ASSETTO TARIFFARIO TARI AL 2024
DENUNCIA TARI UTENZE DOMESTICHE (37,35 KB)
Modello di denuncia Tari utenze domestiche
Delibera GC scadenze TARI 2024 (252,72 KB)
Scadenze (acconto + saldo) per la riscossione della TARI 2024
Allegato A) Delib (1,64 MB)
Allegato A) Delib.8 CC del 24/04/2024
Allegato B) Delib (1,28 MB)
Allegato B) Delib.8 CC del 24/04/2024
Allegato C) Delib (3,66 MB)
Allegato C) Delib.8 CC del 24/04/2024
Informativa sul servizio di raccolta sfalci verdi 2024 (541,11 KB)
Informativa sul servizio sfalci verde 2024

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Argomenti:Pagina aggiornata il 04/12/2024


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